Come già comunicato, è entrato in vigore il 5 febbraio il nuovo Decreto Legge recante “ Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.”

Vademecum delle misure da applicare in ambito scolastico in presenza di casi di positività al Covid-19
Schema delle nuove misure da applicare in ambito scolastico della Regione Piemonte 

Dopo aver fornito i link per l’accesso agli aggiornamenti normativi, si ritiene opportuno fornire una sintesi del quadro normativo complessivo 

SCUOLA DELL’INFANZIA

●      Nelle scuole dell’infanzia fino a quattro casi positivi si resta in presenza; i docenti indossano mascherine Ffp2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione

●      Con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. 

     

SCUOLA PRIMARIA

 ●      FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITÀ accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

 

●      CON CINQUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ accertati tra gli alunni presenti in classe:

1) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

2) per coloro che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

3) Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

●      CON UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE l’attività didattica prosegue per tutti con l’utilizzo di mascherine ffp2.

●      CON DUE O PIÙ CASI DI POSITIVITÀ NELLA STESSA CLASSE: i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo di mascherine ffp2. Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde.

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni 

 

REGIME SANITARIO

Con cinque o più casi di positività nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I grado , si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza se ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Le nuove disposizioni del Governo per la gestione dei contagi in ambito scolastico prevedono che la gratuità dei tamponi antigenici eseguiti in farmacia o presso strutture private autorizzate per gli studenti delle scuole PRIMARIE E SECONDARIE sia subordinata alla ricetta medica (sia per i tamponi necessari al testing in auto sorveglianza che per quelli di uscita dalla quarantena).

In questi casi, quindi, da lunedì 7 febbraio non sarà più possibile l’uso dell’autocertificazione che aveva introdotto la Regione, ma sarà sempre necessaria la ricetta del medico di famiglia o del pediatra.

Per quanto riguarda invece i contatti scolastici nelle SCUOLE DELL’INFANZIA, per i bambini tra 0 e 6 anni, continuerà a essere sufficiente l’autocertificazione senza necessità di ricetta medica.(MODELLO REGIONALE) 

                                                                               

DOTAZIONE MASCHERINE FFP2

Considerando la misura di autosorveglianza nella scuola primaria e secondaria che prevede di indossare per almeno 10 gg le mascherine di tipo FFP2, in attesa che le stesse vengano fornite dall’Istituzione Scolastica, si chiede alla famiglie degli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di dotare i propri figli di almeno una mascherina da tenere in cartella e da utilizzare al bisogno.

 

CONTROLLO REQUISITI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Nel corso dei 5 giorni di sospensione dell’attività didattica nei confronti dei soggetti che hanno diritto comunque ad accedere

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche e la dimostrazione del possesso è a carico del soggetto che accede a scuola. I docenti controlleranno i requisiti giornalmente.

Si precisa che per facilitare il controllo e per far sì che sia certo, è opportuno fare venire a scuola gli alunni con la stampa del green pass cartaceo da cui sia possibile visionare, nella sezione dettagli, la data dell’ultima vaccinazione effettuata (completamento del ciclo primario, prima e seconda dose) o della dose booster o dell’effettiva guarigione. Si ricorda che il ciclo vaccinale primario o la guarigione devono essere completati o avvenuti da meno di 120 giorni, la data riportata sul green pass deve essere quindi al massimo collocata entro 119 giorni (meno di 4 mesi) dalla data del rientro in classe.

  

Si confida nella Vostra fattiva collaborazione, già abbondantemente dimostrata fino ad ora.    

 

La Dirigente Scolastica

GHIONE CRISTINA

(firma autografa sostituita a mezzo

stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)