Facendo seguito al Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto del 14/10/2021, la scrivente Dirigente Scolastica ricorda gli adempimenti ai sensi del OM 215/1991: 

  •  Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.  
  • Pubblicazione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.  
  • Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. 
  • Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.  
  • Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E’ immediatamente insediato per le operazioni preliminari.  
  • Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.  
  • Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).  

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 rappresentanti dei genitori e il Dirigente scolastico; è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.   

Si precisa inoltre che:  

  • Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
  • Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. 

Si sottolinea, inoltre, che:  

  • Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
  • I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico che stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste. In considerazione dell’emergenza sanitaria tutte le riunioni si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams 365.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

  • Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.  
  • Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.  
  • Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.  
  • Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista. 

Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.  

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista. Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M. 215/91. Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

La Dirigente Scolastica

prof.ssa Cristina GHIONE

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art. 3,c.2, D.L.gs. 39/93)